14 Giu Obbligo APE l’Attestato di Prestazione Energetica
Cosa attesta l’ APE
L’Ape (attestazione di prestazione energetica) contiene la «targa energetica» che sintetizza le caratteristiche energetiche dell’immobile. Per misurarle il tecnico deve analizzare:
- le caratteristiche termo igrometriche
- i consumi
- la produzione di acqua calda
- il raffrescamento
- il riscaldamento degli ambienti
- il tipo di impianto di riscaldamento
- eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile.
Con i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio, i valori vigenti a norma di legge e i valori di riferimento, il cittadino può valutare e confrontare la prestazione energetica dell’edificio.
Inoltre nell’attestato si trovano indicati suggerimenti in merito agli interventi più significativi e convenienti per il miglioramento della prestazione energetica.
L’obbligo di allegazione dell’APE è previsto:
- in caso di vendita (trasferimento di immobili a titolo oneroso),
- in caso di nuova locazione di interi edifici (con esclusione, quindi, dei trasferimenti a titolo gratuito e della nuova locazione di singole unità immobiliari).
Il proprietario deve rendere disponibile l’attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all’avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime.
In caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell’edificio e produce l’attestato di prestazione energetica entro 15 giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità.
In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali:
- della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000;
L’accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all’atto della registrazione di uno dei contratti previsti dal presente comma, dall’Agenzia delle Entrate.
Con riferimento al preliminare sussiste obbligo di dotazione (considerato che l’acquirente deve essere informato già al momento delle trattative) ma non obbligo di allegazione;.
Immobili esclusi
- Fabbricati industriali artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
- Fabbricati isolati con superficie utile totale inferiore a 50 mq; gli impianti installati ai fini del processo produttivo;
- Box, cantine autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi e altri edifici equiparabili in cui non è necessario garantire un comfort abitativo.
- Ruderi e fabbricati al grezzo (ma va dichiarato in atto)
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